|
|
|
|
|
|
|
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILE (titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Il presente titolo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili Esso definisce come cantiere temporaneo o mobile qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile. Prescrive principi e misure generali per la tutela della sicurezza per i lavoratori e per la collettivitā. In base all'entitā del cantiere , vengono individuate delle figure responsabili di tale sicurezza, che possono essere a carico del committente o delle altre ditte intervenute,in base alle responsabilitā che il decreto impone. In base alla nuova normativa č quindi evidente la necessitā di modificare radicalmente il modo di fare prevenzione nei cantieri, che deve essere progettata in una fase precedente l'esecuzione dei lavori. A tal proposito, questa societā vuole essere lo strumento per far conoscere ai lavoratori dell'edilizia quali siano i sistemi per diminuire gli infortuni, sensibilizzandoli sui corretti comportamenti in tema di sicurezza. E' soprattutto un problema di conoscenza: la prevenzione degli infortuni dipende dal comportamento dei singoli. Figure previste per i cantieri in base all'entitā:
|
|
![]()
|
|